Istanza per l’accesso informazioni - Art. 5, c. 2, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (c.d. FOIA).

Questa O.S. ha inviato due distinte richieste di accesso agli atti (vgs. All. 1 e All. 2). A fronte dell’assordante silenzio di Codesto Comando Generale, il Sindacato Finanzieri Democratici si è rivolto alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nella nota DICA 0004148 P-4.8.1.8.3 del 09.02.2023 (vgs. All. 3) si legge che “l’Amministrazione sta....

Questa O.S. ha inviato due distinte richieste di accesso agli atti (vgs. All. 1 e All. 2). A fronte dell’assordante silenzio di Codesto Comando Generale, il Sindacato Finanzieri Democratici si è rivolto alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nella nota DICA 0004148 P-4.8.1.8.3 del 09.02.2023 (vgs. All. 3) si legge che “l’Amministrazione sta comunque esaminando le richieste in argomento, alla luce dei numerosi temi coinvolti e della trasversalità dei settori interessati…”
Ad oggi, nonostante sia trascorso un significativo lasso di tempo, nessuna risposta è pervenuta.
Stante le articolate premesse contenute nelle due missive all’epoca trasmesse,
SI CHIEDE
a codesto Comando Generale della Guardia di Finanza a comunicare le informazioni richieste, evidenziando:
1. il riferimento in cui il D.L. 172/2021 abroga, deroga, sospende, modifica, coordina o implementa IN MODO ESPLICITO il DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 (Codice di Ordinamento Militare) ed il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare);
2. il riferimento in cui si evince, qualora vi fosse, la deroga in materia di privacy, che consenta ai Superiori Gerarchici di richiedere (contrariamente a quanto disposto dal Garante della Privacy), tramite un invito (che in ambito militare equivale ad un ordine), lo stato vaccinale dei dipendenti;
3. il riferimento che autorizzi il militare ad autocertificare la propria condizione medico/sanitaria, in deroga al dettato normativo del D.P.R. 445/2000;
4. il riferimento normativo, applicabile ai militari, in virtù del quale non sono stati erogati gli stipendi;
5. il riferimento normativo, applicabile ai militari, che consenta la detrazione di anzianità;
6. l’elenco dei vaccini Anti-Sars-Cov2 che soddisfino i requisiti del D.L. 172/2021;
7. il riferimento normativo, applicabile ai militari, secondo il quale sospendere per ragioni diverse da quelle contemplate dal D.Lgs. 66/2010 e dal D.P.R. 90/2010, non compromette la dignità ed i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione Italiana;
8. gli uffici nei quali sono inquadrati i Responsabili, ad ogni livello, demandati alle comunicazioni inerenti le scritture dei militari sospesi, riguardo tempistiche, quantificazione e modalità delle decurtazioni dello stipendio, l’emissione dei cedolini ed il loro relativo pagamento e/o sospensione;
9. il riferimento normativo, applicabile ai militari, in virtù del quale non sono stati erogati gli stipendi;
10. il riferimento normativo, applicabile ai militari, secondo il quale sospendere per ragioni diverse da quelle contemplate dal D.Lgs. 66/2010 e dal D.P.R. 90/2010, non compromette la dignità ed i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione Italiana;
11. il Decreto del Ministro competente con il quale la ritenuta di cui sopra è disposta;
12. il riferimento normativo che giustifichi la mancata erogazione dell’intero stipendio effettuata al posto della trattenuta del quinto o al massimo del terzo dello stesso;
13. le modalità di calcolo adottate per la quantificazione delle somme trattenute in busta paga;
14. l’atto di annullamento in via di autotutela del pregresso provvedimento recante la determinazione della retribuzione in misura maggiore di quella che sarebbe risultata dovuta che doveva, infatti, essere necessariamente motivato;
15. la comunicazione di inizio procedimento, accompagnata dalla necessaria motivazione in ordine alle ragioni giustificatrici del recupero ed all'affidamento ingenerato nel percipiente;
16. la determina allegata al provvedimento di recupero nella quale si evince che l’Amministrazione abbia commesso un errore di quantificazione e dimostri l'indebito pagamento;
17. il documento in cui l’Amministrazione ha avuto riguardo:
◦ delle connotazioni, giuridiche e fattuali, delle singole fattispecie dedotte in giudizio;
◦ della natura degli importi di volta in volta richiesti in restituzione;
◦ delle cause dell'errore che aveva portato alla corresponsione delle somme in contestazione;
◦ del lasso di tempo trascorso tra la data di corresponsione e quella di emanazione del provvedimento di recupero;
◦ dell'entità delle somme corrisposte in riferimento alle correlative finalità;
18. l'insegnamento Giurisprudenziale secondo il quale il Corpo della Guardia di Finanza abbia stabilito le regole per cui le modalità di rimborso sono state, in relazione alle condizioni di vita dei militari, non eccessivamente onerose ma tali da consentire la duratura percezione di una retribuzione che rassicuri un'esistenza libera e dignitosa.
AUSILII
Al fine di facilitare l’orientamento degli Uffici, si segnala che Codesto Comando ha emanato, con nota 0388102/2016 del 23.12.2016, la circolare recante ad oggetto “prime indicazioni per l’attuazione dell’accesso generalizzato di cui agli artt. 5 e 5-bis del d.lgs. n. 33/2013 (decreto trasparenza)”.
Si allega, inoltre, la Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 dell’A.N.A.C. (Vgs. All. 4), da tenere in debita considerazione, in particolare in caso di diniego per i limiti previsti dalla normativa.
Nel caso venga eccepita una delle motivazioni di cui all’art. 5-bis, appare evidente che l’obbligo di cui al D.L. 172/2021 fosse inottemperabile.
AVVISI
Si rammenta che, per le violazioni delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico derivanti da azioni (od omissioni) sono previste specifiche sanzioni amministrative.
Il reiterarsi del silenzio da parte delle amministrazioni/istituzioni/enti, oltre a delineare un atteggiamento censurabile e irrispettoso nei confronti degli individui (evidenziando, peraltro, un vergognoso comportamento omissivo), potrebbe integrare, tra l’altro, un presunto danno erariale, in quanto lesivo dell’immagine dell’istituzione/amministrazione/ente di appartenenza.
Infatti, la mancata risposta al presente sollecito potrebbe costituire elemento psicologico di presunto danno erariale, caratterizzato da coscienza e volontà (pertanto da dolo e non più da una semplice colpa grave) di voler assumere un atteggiamento anti-doveroso.
Si rappresenta che, come previsto dall’art. 44 del D. Lgs. 33/2013, all'interno di ogni Amministrazione il Responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza e il suo nominativo è indicato nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione. Il Responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'Amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.
Di conseguenza, gli eventuali reiterati inadempimenti, saranno destinati ad avere una vasta eco mediatica.
ISTANZA DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA
Inoltre, tenuto in debito conto, altresì, il contenuto delle due precedenti istanze, anche al fine di evitare di esporre l’amministrazione a contenzioso, si invita Codesto Comando Generale, qualora ravvisi possibili violazioni, illeciti e/o vizi procedurali tali da compromettere la legittimità del procedimento che ha visto protagonisti i militari ingiustamente penalizzati, ad annullare d’ufficio e a livello centrale ogni provvedimento adottato nei confronti degli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, con il contestuale e conseguente ripristino della situazione preesistente.
INVITO ALLE AUTORITA’
Vogliano le Autorità che leggono per conoscenza, ognuno per la propria competenza, soprattutto in base alle criticità rappresentate nelle istanze allegate, accertare la sussistenza di eventuali illeciti.
Qualora nulla osti, vogliano le SS.LL. partecipare a questa O.S. i risultati delle eventuali attività istruttorie.
Si prega voler far pervenire le informazioni richieste a questo stesso indirizzo pec.
 


Articolo tratto da: Sindacato Finanzieri Democratici - http://www.sindacatofinanzieridemocratici.it/
Scritto da admin, Domenica 21 Aprile 2024 - 11:48 (letto  134 volte)
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